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REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 24, D LGS N. 175/2016
~~REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 24, D LGS N. 175/2016
DELIBERAZIONE CONSILIARE NR 54 DEL 28-09-2017
Ultimo aggiornamento: 11/10/2017
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Piano di razionalizzazione delle società partecipate
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
Ultimo aggiornamento: 08/05/2015
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Elenco Società partecipate al 30/01/2015
Ultimo aggiornamento: 23/03/2015
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Elenco Società partecipate al 30/01/2015
IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L. - Via V. Emanuele II n. 74 - Calcinato
Sito web: http://www.idroelettricamcl.it/
Servizi affidati da COMUNE DI PREVALLE : manutenzione impianti fotovoltaici
Le attività lavorative ed istituzionali di IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L. – sono principalmente le seguenti:
- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la gestione di un servizio esterno per il funzionamento e manutenzione di più impianti idroelettrici e/o da fonti assimilabili, che provveda a mantenere o modificare gli impianti esistenti o costruirne di nuovi;
- l’installazione di impianti elettrici sia per conto proprio che di terzi;
- la gestione di un servizio di sorveglianza, costruzione e manutenzione dei canali adduttori agli impianti idroelettrici o canali di derivazione in genere;
- l’organizzazione e la gestione di servizi pubblici locali e sovraccomunali, degli enti pubblici locali, dei Consorzi di Bonifica e delle società pubbliche o private;
- effettuare analisi energetiche per il miglioramento dell’efficienza individuando soluzioni tecnologicamente più idonee per un uso consapevole dell’energia;
- assistenza per il controllo dei prelievi energetici ed analisi per l'eventuale modifica dei contratti di somministrazione con altri contratti economicamente più vantaggiosi;
- provvedere, su richiesta di uno o più Soci, allo studio di particolari problemi di natura tecnica ed economica, che presentino aspetti comuni;
- effettuare un’attività didattica inerente la gestione ottimale dei sistemi idrici ed energetici sul territorio, all’uso consapevole e plurimo della risorsa idrica indispensabile per la vita di ogni essere umano e per le attività produttive
- istituire premi di riconoscimento o particolari benemerenze, rivolti a stimolare la trattazione e risoluzione di problemi di interesse generale nel campo idrico ed energetico;
- la realizzazione, previa progettazione, nonché la gestione di opere, edifici e impianti pubblici o di pubblica utilità o pubblico interesse, nonché l’effettuazione di lavori, forniture e servizi in genere per soci e terzi;
- la costruzione la riqualificazione e la gestione di impianti di teleriscaldamento, di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque e dell’energia;
- creazione e gestione di sistemi informativi e di servizi di telecomunicazione e telecontrollo per conto degli associati e terzi;
- la gestione del servizio di sorveglianza e le attività legate alla sicurezza e presenza sul territorio sono garantite da un' organizzazione con copertura 24h (ventiquattro ore al giorno).
Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 0,59%
Durata dell'impegno: 2050
Rappresentati negli organi di governo: FILISINA MASSIMO
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SECOVAL S.R.L. Via G.Reverberi 2 - Nozza di Vestone (BS)
Sito web: : http://www.secoval.it/
Servizi affidati: gestione sito istituzionale, gestione posta elettronica, gestione SUAP parte informatica
Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 3,39%
Durata dell'impegno: fino al 2050
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VALLE SABBIA SOLIDALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE Via G.Reverberi 2 Nozza di Vestone (BS)
Sito web: http://www.vallesabbiasolidale.it/
Partecipazione dell'ente
Misura di partecipazione: 0,13%
Durata dell'impegno: Durata: fino al 2050 |
Ultimo aggiornamento: 23/03/2015
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SOCIETA' PARTECIPATE - 2012
Ultimo aggiornamento: 23/03/2015
Documenti disponibili- PARTECIPATE 2012.pdf
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Art. 22, c. 1, lett. b
Normativa:
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. 5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.
Ultimo aggiornamento: 23/03/2015
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Art. 22, c. 2,3
Normativa:
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato. 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. 2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. 5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.
Ultimo aggiornamento: 23/03/2015